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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 125 LTF; relazione tra i rimedi straordinari di diritto cantonale e il ricorso in materia di diritto pubblico.
Un'autorità giudiziaria di prima istanza non può rifiutare di entrare nel merito di una domanda di revisione per il solo motivo che un ricorso contro la pronuncia di cui è chiesta la revisione è stato presentato dinanzi al Tribunale federale (consid. 6).
Una parte che, prima della conclusione della procedura federale, scopre un motivo che a suo parere giustifica la revisione della pronuncia cantonale deve inoltrare una domanda di revisione all'istanza cantonale; al fine di evitare che il Tribunale federale statuisca materialmente sul ricorso durante la procedura di revisione in prima istanza, la parte deve chiedere la sospensione della procedura federale per la durata di quest'ultima procedura (consid. 7).

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références

Article: Art. 125 LTF