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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 122 cpv. 2 Cost.; art. 3 nonché art. 200 cpv. 1 CPC; principio della rappresentanza paritetica nell'autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto.
Il principio, sancito dal diritto federale, della rappresentanza paritetica nelle autorità di conciliazione nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali, costituisce un'eccezione all'autonomia dei Cantoni nell'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione in materia civile (consid. 2). Solo una persona che rappresenta in modo inequivocabile gli interessi dei locatori, rispettivamente dei conduttori, può esercitare in loro rappresentanza l'attività di membro dell'autorità di conciliazione. Il fatto di essere affiliato a un'associazione di conduttori abilitata a proporre candidati non consente ancora di ritenere l'interessato come rappresentante univoco dei conduttori. Un'attribuzione inequivocabile alla categoria dei conduttori presuppone inoltre che l'interessato goda della fiducia dell'associazione di categoria, ciò che si traduce in una sua proposta di candidatura (consid. 3 e 4.1).

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références

Article: Art. 122 cpv. 2 Cost., art. 200 cpv. 1 CPC