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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 52 cpv. 3 LAVS; art. 135 segg. CO; prescrizione del diritto al risarcimento del danno, interruzione.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti di un organo del datore di lavoro può essere interrotta unicamente da atti giuridici che si riferiscono direttamente al credito di risarcimento del danno. Gli atti giuridici che concernono il credito per contributi nei confronti del datore di lavoro non hanno effetto interruttivo del termine (consid. 4).

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références

Article: Art. 52 cpv. 3 LAVS