Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Costruzione sul fondo altrui, risarcimento dovuto al costruttore, proprietario dei materiali. Art. 672 CC.
1. In quale misura l'art. 672 cp. 2 CC è applicabile per analogia in favore del costruttore, proprietario dei materiali, segnatamente nel caso di mala fides superveniens del proprietario del fondo? (consid. 3).
2. Quando il costruttore dev'essere considerato in buona fede? (consid. 4).
3. L'art. 672 cp. 1 CC dev'essere completato nel senso che il proprietario del fondo è tenuto a risarcire, secondo l'apprezzamento del giudice, il proprietario dei materiali, che ha costruito in buona fede a proprie spese, non solo per il valore dei materiali, ma anche per le altre spese di costruzione (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 672 cp, Art. 672 CC