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Regesto

Fallimento di banche e di casse di risparmio.
Il segreto bancario (art. 47 cp. 1 lett. b e cp. 2 LBCR) non libera gli organi della banca dall'obbligo di informare l'amministrazione del fallimento (in particolare giusta gli art. 222, 228 e 244 LEF). È vero che questa è tenuta di massima alla discrezione, ma quest'obbligo è limitato da quello di dare le comunicazioni prescritte dalle norme sul fallimento (in particolare gli art. 8 e 249 LEF) (consid. 1).
Portata dell'art. 10 del regolamento concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio (consid. 2).
Significato del potere regolamentare che l'art. 36 cp. 3 LBCR conferisce al Tribunale federale (consid. 3).

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références

Article: art. 47 cp, art. 222, 228 e 244 LEF, art. 8 e 249 LEF, art. 10 del suite...