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Ecriture agrandie
 

Regesto

Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, art. 1 e 2.
Armatore ginevrino che carica a Genova su una nave da lui noleggiata della merce affidatagli da un terzo per il trasporto. Terzo che reclama all'agente ("raccomandatario") dell'armatore a Genova il rimborso di una parte del nolo. Agente condannato dai tribunali genovesi a restituire una determinata somma al terzo. Esecuzione della sentenza richiesta in Svizzera contro l'armatore.
1. Nel diritto italiano, il "raccomandatario" è autorizzato a agire in giudizio in nome dell'armatore entro i limiti dei poteri di rappresentanza conferitigli da quest'ultimo.
2. La sentenza pronunciata da un tribunale italiano competente che condanna il "raccomandatario" non è contraria all'ordine pubblico svizzero e può dunque essere eseguita in Svizzera contro l'armatore; lo stesso dicasi non solo se occorre considerare come parti del processo tanto il "raccomandatario", quanto l'armatore stesso, ma parimente se occorre considerare come tale soltanto il "raccomandatario".
3. Il tribunale italiano davanti al quale il "raccomandatario" ha discusso il merito senza fare riserve in un processo che l'armatore conosceva, seguiva e conduceva, dando istruzioni al suo "raccomandatario", deve essere considerato competente nei confronti tanto del "raccomandatario" quanto dell'armatore.