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Ecriture agrandie
 

Regesto

Privilegio dell'agente nel fallimento. Complemento all'art. 219 LEF, terza classe.
Questo privilegio vale soltanto per i crediti nati durante i dodici mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento del mandante, non per i crediti nati prima, anche se divenuti esigibili soltanto durante il periodo sopra indicato.
La costituzione del diritto alla provvigione è determinata dall'art. 418 g cpv. 3 CO. Una clausola contrattuale concernente solo l'estratto conto e il pagamento (art. 418 i e k CO) non costituisce convenzione contraria stipulata per iscritto, nel senso della norma suindicata.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 219 LEF