Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour ą la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Diritto di essere sentito nella procedura civile e penale.
Le parti hanno gią direttamente in virtł dell'art. 4 CF il diritto di prendere conoscenza d'una perizia ordinata dal giudice. Applicazione di questo principio ad una perizia psichiatrica sullo stato mentale dell'accusato, ordinata d'ufficio dalla seconda istanza in una causa di diffamazione che si svolge in un procedimento civile, e sulla base della quale questo giudice ordina il ricovero secondo l'art. 15 CP in vece della pena pronunciata in prima istanza.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 15 CP