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Ecriture agrandie
 

Regesto

Imposta sul maggior valore immobiliare; imponibilità della permuta.
L'art. 1 cpv. 2 della legge ticinese del 9 febbraio 1954 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, che considera la permuta un'alienazione di immobili ai sensi e agli effetti della legge, non viola l'art. 4 CF. Anche la prassi, seguita dal fisco ticinese, di ritenere la permuta immobiliare come una doppia alienazione e di sottoporre quindi entrambi i fondi all'imposta sul maggior valore, non è arbitraria.