Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio. Intavolazione delle navi.
1. La legge non dà la definizione del porto di attinenza, in base al quale è determinato l'ufficio competente per l'intavolazione della nave. La precisazione di simile nozione è stata lasciata volutamente alla prassi (consid. 2).
2. In principio, per porto di attinenza d'una nave va inteso il luogo dal quale viene effettivamente esercitato il servizio di navigazione, vale a dire il luogo dal quale la nave salpa per i suoi viaggi e dove ritorna regolarmente dopo averli compiuti. Tuttavia, quando un tale luogo non puó essere determinato, si impone di considerare come porto d'attinenza il porto con il quale la nave, o almeno le acque da essa solcate, hanno un vincolo naturale (per le navi svizzere che solcano il Reno a partire dai porti marittimi vale come tale il porto di Basilea) (consid. 5). Quid delle navi che non hanno alcun contatto naturale con corsi d'acqua svizzeri? (consid. 6).