Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Trasgressione a prescrizioni d'ordine, ammenda (art. 104 e segg. LD).
1. Competenza del Tribunale federale (art. 99 num. VIII OG). La decisione con la quale un contravventore vien condannato a più ammende disciplinari per un importo complessivo superiore ai 100 fr. soggiace al ricorso di diritto amministrativo. Il Tribunale federale giudica pure il ricorso connesso interposto contro una decisione con la quale è inflitta ad un'altra persona una sola ammenda che non supera i 100 fr. (consid. 2).
2. Trasgressione a prescrizioni d'ordine nell'esportazione di merci destinate a rientrare in Svizzera attraverso il territorio italiano (consid. 3).
3. Il trasgressore può essere punito con un'ammenda anche quando non ha commesso una colpa (consid. 4).
4. Bisogna tener conto dell'assenza o della gravità della colpa nel fissare l'ammenda disciplinare (consid. 5)?
5. Pregiudizio agli interessi doganali svizzeri. Commisurazione dell'ammenda secondo il grado di questo pregiudizio. Eccesso del potere d'apprezzamento accordato all'amministrazione (consid. 6).