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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 105 OG.
Il Tribunale federale può prendere ovvero ordinare misure d'indagine sulla fattispecie se, nell'esercizio del suo potere d'apprezzamento, trova tali misure giustificate (consid. 7).
Termine durante il quale è vietata la rivendita di fondi agricoli. Art. 218 e segg. CO.
L'autorizzazione accordata in precedenza, sulla base dell'art. 218bis CO, di alienare prima dello spirare del termine di divieto il fondo agricolo per scopi edili, non pregiudica la decisione sulla questione di sapere se il fondo ha oramai acquisito un carattere edilizio ai sensi dell'art. 218 cpv. 2 CO ed è, pertanto, sottratto al divieto (consid. 5).
Nozione di terreno da costruzione. Conferma della giurisprudenza instaurata in RU 92 I 338/9 (consid. 6).
Un fondo sul quale l'autorità cantonale competente ha rifiutato, per il momento, l'autorizzazione di costruire, a causa della insufficiente possibilità di eliminare le acque luride, non è ancora un terreno da costruzione (consid. 7).
È colpita dal divieto anche la costituzione di un diritto di compera che puó essere esercitato prima della decorrenza del termine (consid. 8).
Motivi gravi per una riduzione del termine di divieto (art. 218 bis CO)? (consid. 9).

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références

Article: Art. 105 OG, art. 218bis CO, art. 218 cpv. 2 CO, art. 218 bis CO