Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Pretese pecuniarie di un membro della commissione per la difesa nazionale licenziato dal Consiglio federale.
1. Competenza del Tribunale federale quale giurisdizione unica secondo gli art. 110 e 112 OG (consid. 1).
2. Fino a quando l'attore può pretendere, giusta gli art. 22 e 23 del DCF del 30 dicembre 1958 concernente il servizio di volo delle truppe d'aviazione, un'indennità per l'allenamento al volo? (consid. 2).
3. All'attore non si possono concedere le indennità suppletive previste dall'art. 9 cpv. 4 dell'ordinanza del 21 novembre 1961 concernente la posizione giuridica dei membri della commissione per la difesa nazionale, perchè era sottoposto allo statuto dei funzionari in virtù di una disposizione transitoria speciale di tale ordinanza (consid. 3).
4. La pretesa dell'attore relativa ad una indennità per riparazione morale giusta l'art. 6 cpv. 2 della legge sulla responsabilità è infondata perchè la legittimità della decisione di licenziamento, secondo l'art. 12 di tale legge, non può più essere riesaminata in un procedimento per responsabilità; inoltre, nè il modo con cui si è comunicata all'interessato la sospensione immediata dal servizio, nè le informazioni che si sono date, su questo punto, in parlamento e alla radio sono illegali (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 110 e 112 OG, art. 22 e 23 del