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Regesto

Riunificazione dei cantoni di Basilea-Cittą e Basilea-Campagna.
Votazione popolare, nei due semicantoni, sulla costituzione futura del cantone riunificato, elaborata dalla Costituente comune. Ricorso di diritto pubblico contro la decisione della Costituente di far votare separatamente sulla costituzione e sulle "linee generali della futura legislazione" che, giusta il § 57 bis della costituzione di Basilea-Campagna, devono figurare nelle disposizioni transitorie della nuova costituzione.
1. Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 7).
2. Competenza della Costituente per determinare il quesito da sottoporre a votazione (consid. 8).
3. Portata del § 57 bis della costituzione di Basilea-Campagna e carattere vincolante di questa disposizione per la Costituente (consid. 9).
4. Natura giuridica delle "linee generali" (consid. 10).
5. Ammissibilitą
- di un testo separato per le linee generali (consid. 11a);
- di una votazione separata sulla costituzione e sulle "linee generali", in quanto l'entrata in vigore della costituzione sia fatta dipendere dall'accettazione delle "linee generali" (consid. 1 Ib).

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