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Ecriture agrandie
 

Regesto

Modo di divisione dell'eredità, art. 610 e segg. CC. Proprietà perpiani, art. 712 a e segg. CC.
1. I beni della successione devono, ogni volta che ciò sia possibile, essere ripartiti in natura tra gli eredi, piuttosto che venduti al fine di dividerne il ricavo (consid. 3).
2. La divisione di un immobile in quote di comproprietà costituite in proprietà per piani non può essere imposta dall'autorità ad un erede che vi si rifiuta (consid. 4 e 5).