Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Proseguimento dell'esecuzione (art. 88 LEF) sulla base di un giudizio ottenuto dopo l'opposizione del debitore nella via della procedura ordinaria (art. 79 LEF) o di una transazione giudiziale raggiunta in una tale procedura.
L'ufficio, di massima, non deve dar seguito ad una domanda di proseguimento dell'esecuzione che se l'ammontare del credito è indicato nel giudizio o nella transazione in valuta legale svizzera, come nella domanda di esecuzione (art. 67 cpv. 1 num. 3 LEF) e nella domanda di proseguimento della medesima.
Una transazione in virtù della quale l'escusso si impegna a girare una somma in assegni WIR, non permette di continuare l'esecuzione.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 88 LEF, art. 79 LEF