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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 41 num. 1 cpv. 1 e 2 CP. Sospensione condizionale della pena nel caso di guida in stato di ebrietà.
1. I presupposti per la sospensione condizionale della pena devono, per motivi di prevenzione sia speciale che generale, essere valutati strettamente anche quando l'autore venga punito per la prima volta per guida in stato di ebrietà e la sua precedente condotta non abbia suscitato critiche (consid. 1).
2. Applicazione di questo principio ad un automobilista che, per professione, doveva formare apprendisti autisti e che, nonostante l'intervento di terzi, non si è lasciato trattenere dal continuare a condurre in stato di ebrietà (consid. 2).