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Ecriture agrandie
 

Regesto

Diritto penale cantonale e procedura penale cantonale (art. 4 CF).
Portata della norma, secondo cui nessuno può essere perseguito giudizialmente "riservati i casi previsti dalla legge" (consid. 2).
Nulla poena sine lege:
- disposizioni penali possono essere contenute in ordinanze di portata generale (consid. 4a);
- competenza delle autorità comunali lucernesi a promulgare disposizioni penali, segnatamente nell'ambito della prevenzione dei rumori, disciplinata anche dal § 46 della legge di applicazione del CP (consid. 4b-d).
Si può ammettere senza arbitrio che la legge di un cantone, la quale dichiara applicabile alle materie riservate al diritto penale cantonale le disposizioni del CP, si riferisce alle norme attualmente in vigore, e non a quelle in vigore al momento della promulgazione della legge cantonale (consid. 6).