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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 5 DCF che vieta l'investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri, del 26 giugno 1972; art. 12 e 13 PAF. Obbligo d'informare.
1. Legittimazione a ricorrere contro una decisione incidentale del Dipartimento federale di giustizia e polizia che pone a carico di una società acquirente di un immobile un esteso obbligo d'informazione,destinato ad accertare che la compravendita non sia contraria al divieto di cui al DCF del 26 giugno 1972. Presupposto del pregiudizio irreparabile; sussistenza nella fattispecie (consid. 1).
2. Estensione dell'obbligo d'informare in materia d'acquisto di immobili in Svizzera da parte di persone eventualmente domiciliate all'estero (consid. 2-4).
3. L'autorità che intende stabilire se le azioni dei membri della società acquirente siano dichiarate e tassate in Svizzera non può esigerne la prova dalla società, bensì deve rivolgersi direttamente agli azionisti stessi o all'ufficio fiscale (consid. 5). Analogamente deve procedere per quanto concerne la produzione delle dichiarazioni fiscali complete degli azionisti (consid. 6).