Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 8 cpv. 2 LEF. Diritto di un terzo di consultare i verbali dell'ufficio di esecuzione e fallimenti concernenti il debitore.
Il diritto del terzo di consultare, a'sensi dell'art. 8 cpv. 2 LEF, i verbali dell'ufficio d'esecuzione concernenti il debitore vale finchè l'ufficio è tenuto a conservare gli atti controversi, in virtù dell'ordinanza 14 marzo 1938 del Tribunale federale sulla conservazione degli atti relativi alle esecuzioni e ai fallimenti. Qualora fra il terzo e il debitore sia pendente un processo di divisione ereditaria, l'anzidetto diritto non può essere limitato al periodo posteriore l'apertura della successione.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 8 cpv. 2 LEF