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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 35 par. 3 et 4 CEDH. Incompatibilité ratione personae d'une requête.

  Une société suisse a saisi la CourEDH pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure civile de première instance. Par la suite, la faillite de la société requérante a été prononcée. Les autorités nationales compétentes ont alors autorisé l'un des créanciers de la société à maintenir la requête déposée devant la CourEDH.
  La Cour relève que l'autorisation délivrée au créancier de la société requérante ne pouvait être valable que tant que la procédure de liquidation était en cours. Dans la mesure où la société concernée a été entretemps radiée du registre du commerce et que le créancier ne peut se prétendre victime d'une violation de ses propres droits, la requête doit être déclarée incompatible ratione personae avec la CEDH.
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


(3ème rapporto trimestriale 2016)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); durata della procedura civile.

La ricorrente è una società anonima il cui fallimento è stato pronunciato nel 2012. Uno dei creditori (qui di seguito: il creditore) della ricorrente è stato autorizzato dall'ufficio fallimenti a mantenere il ricorso interposto da detta società. La procedura di liquidazione ha comportato la radiazione della società ricorrente dal registro di commercio il 13 febbraio 2015. Dopo un tentativo infruttuoso di risolvere la questione con una composizione amichevole, il Governo ha fatto pervenire alla Corte una dichiarazione unilaterale in cui riconosceva esplicitamente la durata sproporzionata della procedura (art. 6 par. 1 CEDU). Ha pure proposto di versare alla ricorrente una riparazione a titolo di torto morale e ha invitato la Corte a stralciare il ricorso dal ruolo. La ricorrente ha indicato di non essere soddisfatta dei termini della dichiarazione unilaterale e ha parimenti informato la Corte in merito al fallimento della società ricorrente e al desiderio del creditore di proseguire la procedura dinanzi alla Corte. Il Governo ha fatto valere che l'autorizzazione concessa al creditore dall'ufficio fallimenti di mantenere il ricorso non era più valida. A suo avviso, il ricorso è abusivo e quindi irricevibile in virtù dell'articolo 35 paragrafo 3 lettera a CEDU.

La Corte ha preso atto dell'argomentazione del Governo, secondo cui l'autorizzazione del creditore di mantenere il ricorso poteva essere valida soltanto fino al termine della procedura fallimentare ovvero fino alla radiazione dal registro di commercio nel febbraio 2015. Ha rilevato che il creditore non è proprietario o azionista della società. Traeva il suo diritto di mantenere il ricorso dinanzi alla Corte unicamente dall'autorizzazione rilasciata dall'ufficio fallimenti. Quest'ultima poteva essere valida soltanto finché la procedura di liquidazione era in corso, ossia fintanto che la società esisteva. Dal febbraio 2015 il creditore non era pertanto più autorizzato ad agire dinanzi alla Corte. Infine, non poteva invocare una violazione dei suoi propri diritti.

Irricevibile per incompatibilità ratione personae con la Convenzione (unanimità). 1 Decisione resa da un Comitato di tre giudici (art. 28 CEDU).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 35 par. 3 et 4 CEDH