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Ecriture agrandie
 

Regesto

Violazione di convenzioni internazionali; possibilità dello Stato estero di dolersene; art. 84 cpv. 1 lett. a, 96 cpv. 1 OG; art. 73 cpv. 1 lett. a PA.
1. Contro una decisione che rispinge una sua commissione rogatoria fondata su una convenzione internazionale di assistenza giudiziaria, lo Stato estero richiedente non è legittimato a dolersi di una pretesa violazione di tale convenzione mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale o mediante ricorso amministrativo al Consiglio federale; esso può solamente presentare una denunzia al Consiglio federale (conferma della giurisprudenza) (consid. 1-3).
2. Il ricorso di diritto pubblico proposto al Tribunale federale in una tale fattispecie va considerato come denunzia al Consiglio federale e ad esso trasmesso d'ufficio (consid. 4-5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 73 cpv. 1 lett. a PA