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Ecriture agrandie
 

Regesto

Divieto cantonale degli apparecchi automatici da gioco con posta in denaro. Libertà di commercio e d'industria; esigenza della base legale.
1. L'art. 12 n. 2 cpv. 2 della costituzione del cantone di Soletta esclude una competenza autonoma del Consiglio di Stato ad emanare ordinanze nell'ambito della libertà di commercio e d'industria. È, per converso, consentito autorizzare il Consiglio di Stato, mediante legge o decreto del Gran Consiglio, a disciplinare dettagliatamente una limitazione già prevista nell'atto di delega (consid. 3).
2. Il divieto generale degli apparecchi automatici da gioco con posta in denaro, contenuto nell'ordinanza del Consiglio di Stato del cantone di Soletta sulle sale da gioco, del 14 ottobre 1955, si fonda su una base legale sufficiente (consid. 4).