Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 251 CP.
Diritto penale fiscale.
La falsità in documenti commessa allo scopo di eludere un tributo non va giudicata secondo il diritto fiscale cantonale o federale ove il documento serva, obiettivamente, anche a fini non fiscali, ciò che è, ad esempio, il caso per i libri di commercio (consid. 1b).
Irrilevante per l'applicazione dell'art. 251 CP è quindi la circostanza che la falsificazione dei libri avvenga in una società anonima con un unico azionista e che essa non incida sul bilancio (consid. 1c).
Concorso tra l'art. 251 CP e il diritto penale fiscale? (questione lasciata indecisa) (consid. 2).
Il fine di trarre in inganno le autorità fiscali è sufficiente ai sensi dell'art. 251 CP (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 251 CP