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Ecriture agrandie
 

Regesto

Proroga della detenzione preventiva; libertą personale; art. 5 n. 3 e art. 6 n. 2 CEDU.
1. Relazione tra i diritti individuali garantiti dalla Costituzione federale e i diritti tutelati dalla CEDU. Interpretazione dei diritti costituzionali tenendo conto delle corrispondenti norme della CEDU (nella fattispecie: diritto alla libertą personale, in relazione con l'art. 5 n. 3 e con l'art. 6 n. 2 CEDU) (consid. 2).
2. Obbligo di tradurre al pił presto la persona arrestata o detenuta dinnanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie (art. 5 n. 3 CEDU). Portata di questa garanzia; condizioni che deve adempiere un "magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie" (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 5 n. 3 e art. 6 n. 2 CEDU, art. 6 n. 2 CEDU