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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 129 CP. Esposizione a pericolo della vita altrui.
1. Per la commissione di tale reato non occorre che l'agente abbia voluto, neppure a titolo solamente eventuale, la realizzazione del pericolo, dato che in questo caso egli dovrebbe essere punito per il corrispondente reato intenzionale.
2. Chi, nel corso di una zuffa, estrae una pistola carica e senza sicura non può ignorare che può partirne inopinatamente un colpo suscettibile di ferire od uccidere uno dei contendenti.

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références

Article: Art. 129 CP