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Ecriture agrandie
 

Regesto

Abrogazione dei §§ 23 cpv. 3, 25 cpv. 2 e 37-40 della legge del Cantone di Basilea-Campagna sulle imposte cantonali e comunali e sulla perequazione finanziaria, del 7 febbraio 1974; art. 4 Cost.
1. Art. 89 cpv. 1 OG: inizio del termine per proporre ricorso di diritto pubblico contro un decreto soggetto a votazione popolare (consid. 1a).
2. Art. 88 OG: legittimazione di un contribuente a ricorrere contro un decreto che abolisce l'imposizione dei profitti in capitale sulla sostanza mobile privata? Questione lasciata indecisa (consid. 1b).
3. Principi generali di una legislazione tributaria che rispetti il precetto dell'uguaglianza (art. 4 cpv. 1 Cost.): la soppressione dell'imposta sui profitti in capitale realizzati sulla sostanza mobile privata è giustificata da ragioni obiettive e non viola l'uguaglianza di trattamento (consid. 2-6).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 4 Cost., Art. 89 cpv. 1 OG, Art. 88 OG, art. 4 cpv. 1 Cost.

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