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Regesto

Art. 4 e art. 41ter cpv. 2 Cost., art. 2 Disp. trans. Cost., art. 2 OIVA, art. 443 segg. della legge tributaria ginevrina del 9 novembre 1887 ("droit des pauvres").
In linea di principio, le imposte cantonali poggiano esclusivamente su diritto pubblico cantonale autonomo; in caso di violazione di regole di diritto federale, è ammissibile unicamente la via del ricorso di diritto pubblico per violazione della forza derogatoria del diritto federale (consid. 2a).
Compatibilità dell'art. 443 segg. della legge tributaria ginevrina ("droit des pauvres") con l'art. 41ter cpv. 2 Cost. e l'art. 2 dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA): l'art. 2 OIVA non ha portata propria rispetto all'art. 41ter cpv. 2 Cost. Un'eventuale violazione di tale regolamentazione ricade nel campo di applicazione dell'art. 2 Disp. trans. Cost. e non può essere oggetto di un ricorso di diritto amministrativo, poiché la decisione impugnata poggia su diritto cantonale autonomo e non su diritto amministrativo federale (consid. 2b).
L'azione di diritto amministrativo non è più ammissibile in merito all'esonero da contributi pubblici cantonali. Il rinvio dell'art. 2 OIVA all'art. 116 OG non concerne pertanto che i litigi tra le autorità (consid. 2c).

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références

Article: art. 2 OIVA, art. 41ter cpv. 2 Cost., Art. 4 e art. 41ter cpv. 2 Cost., art. 116 OG