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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 318 cpv. 1 CC; modifica del contributo di mantenimento per un figlio di genitori non uniti in matrimonio; legittimazione del detentore dell'autorità parentale.
Vale per tutte le questioni di natura pecuniaria, comprese quelle concernenti i contributi di mantenimento, il principio secondo cui, in virtù dell'art. 318 cpv. 1 CC, il detentore dell'autorità parentale può esercitare in suo nome i diritti del figlio minorenne e farli valere giudizialmente o in via esecutiva agendo personalmente come parte. La legittimazione attiva o passiva deve quindi essere riconosciuta sia al detentore dell'autorità parentale che al figlio minorenne, anche quando il litigio porta sulla modifica di un contributo di mantenimento per un figlio di genitori non uniti in matrimonio (consid. 2).

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références

Article: Art. 318 cpv. 1 CC