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Regesto

Art. 5 cpv. 2, 27 e 94 Cost.; attività di car valet sul sito dell'Aeroporto Internazionale di Ginevra; patrimonio amministrativo; libertà economica; proporzionalità; parità di trattamento tra concorrenti diretti.
I parcheggi di cui l'Aeroporto Internazionale di Ginevra è proprietario fanno parte del suo patrimonio amministrativo, di modo che l'Aeroporto può porre delle condizioni al loro utilizzo e limitarne l'uso non conforme al loro scopo, come ciò è il caso per l'attività di car valet (consid. 6). Non ci si può appellare alla libertà economica per svolgere l'attività di car valet sui parcheggi dell'Aeroporto; per contro questa libertà può essere invocata in relazione alla parità tra concorrenti; il rilascio della concessione non è invece oggetto della procedura (consid. 7 e 8). La proporzionalità dell'interdizione è retta dall'art. 5 cpv. 2 Cost. (consid. 7.5).

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références

Article: Art. 5 cpv. 2, 27 e 94 Cost., art. 5 cpv. 2 Cost.