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Regesto

Liquidazione forzata delle imprese di strade ferrate.
Continuazione dell'esercizio dell'impresa durante la procedura di liquidazione (art. 22 cp. 1 della legge federale concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese).
Pagamento delle spese di esercizio (art. 40 num. 1 della legge citata).
Non è ammissibile pagare una fornitura fatta prima dell'apertura della procedura di liquidazione forzata con le entrate dell'esercizio o con altri fondi della massa, quand'anche gli oggetti forniti siano necessari alla continuazione dell'esercizio durante la liquidazione e gli organi dell'impresa abbiano assicurato tale pagamento al creditore.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 22 cp