Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Ricorso di diritto pubblico. Art. 86 cpv. 2, art. 87 OG.
La decisione mediante la quale un'autorità di ricorso in materia di imposte giudica di massima la questione litigiosa e annulla la tassazione, rimandando la causa all'autorità di tassazione per nuova fissazione dell'imposta, è incidentale; può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF non direttamente, ma solo congiuntamente alla successiva nuova tassazione; non occorre d'altronde che questa venga nuovamente deferita all'autorità cantonale di ricorso.
Diritto fiscale cantonale. Arbitrio.
L'imposta sugli utili in capitale istituita dalla legislazione del Cantone di Basilea-Città (§ 55 sgg. della legge tributaria 22 dicembre 1949) può essere considerata senza arbitrio, non una imposta sugli utili, ma un'imposta sul plus valore; essa può anche colpire il plus valore risultante allo atto di una donazione.

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 86 cpv. 2, art. 87 OG

navigation

Nouvelle recherche