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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 4 CF, art. 174 LEF.
Non costituisce arbitrio il fatto di non tener conto, in una procedura di ricorso, dell'estinzione del credito in esecuzione avvenuta solo dopo la dichiarazione di fallimento pronunciata in prima istanza, o di tenerne conto soltanto quando il pagamento tardivo è scusabile e serie ragioni fanno ritenere che, in avvenire, il debitore potrà di nuovo far fronte con i propri mezzi ai suoi obblighi. Condizioni per un cambiamento di giurisprudenza.

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références

Article: art. 174 LEF