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Ecriture agrandie
 

Regesto

Esecuzione delle sentenze straniere. Ordine pubblico svizzero. Competenza del tribunale straniero.
Art. 84 cpv. 1 lett. c OG, 59 CF, 24 cpv. 2 CC, 17 cpv. 1 della Convenzione franco-svizzera del 15 giugno 1869 sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile.
1. La violazione di un trattato internazionale può essere censurata solo con un ricorso di diritto pubblico ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. c OG, in quanto non si tratti di disposizioni di diritto civile o penale (consid. 1).
2. Riserva dell'ordine pubblico svizzero. Attribuzione dei figli in una procedura di divorzio (consid. 3).
3. Esame della competenza del tribunale estero secondo il diritto straniero (consid. 4 b) e secondo le regole svizzere del diritto processuale internazionale (consid. 4 c). In caso di concorrenza di foro, la tendenza attuale della giurisprudenza e della dottrina è di contestare la competenza del tribunale estero solo se il foro del paese richiesto è un foro imperativo ed esclusivo.