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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6, 8 et 14 CEDH. Application de la méthode mixte pour le calcul du taux d'invalidité et cessation du paiement d'une rente en raison d'une activité professionnelle à temps partiel.

L'assurance-invalidité a refusé de continuer à allouer à la requérante une rente d'invalidité de 50% après la naissance de ses jumeaux. Selon la Cour, il est vraisemblable que si l'intéressée avait travaillé à 100% ou si elle s'était entièrement consacrée aux tâches ménagères, elle aurait obtenu une rente d'invalidité partielle. Ayant autrefois travaillé à plein temps, elle s'était initialement vu octroyer une telle rente dont elle a bénéficié jusqu'à la naissance de ses enfants. Le refus de lui reconnaître le droit à une rente a pour fondement l'indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s'occuper de son foyer et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance d'un enfant, la méthode mixte s'avère discriminatoire. La différence de traitement subie par la requérante ne repose pas sur une justification raisonnable (ch. 80 - 104).
Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
Le Tribunal fédéral a pris en compte les interactions entre les volets "ménage" et "activité rémunérée" et en a tiré des conclusions relatives à la situation particulière de la requérante. Dans son raisonnement, les données contenues dans un rapport médical produit par la partie ne présentaient pas d'intérêt. La Cour ne voit pas comment le fait que le Tribunal fédéral n'a pas expressément tiré cette dernière conclusion porte atteinte à l'équité du procès (ch. 111 - 114).
Conclusion: requête irrecevable en ce qui concerne l'art. 6 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2016)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) combinato con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); calcolo di una rendita d'invalidità secondo il cosiddetto "metodo misto".

Nel giugno 2002, la ricorrente ha lasciato il suo impiego a tempo pieno per problemi alla schiena. Da giugno 2002 fino alla nascita dei suoi gemelli ha percepito una rendita d'invalidità del 50 per cento. In seguito, l'indennità è stata revocata, a causa del cosiddetto "metodo misto" applicato sulla base delle indicazioni della ricorrente, secondo le quali dopo la nascita dei figli avrebbe continuato a esercitare un'attività lucrativa al 50 per cento, dedicando il resto del tempo alle attività domestiche e all'educazione dei figli.

Invocando l'articolo 8 CEDU, la ricorrente ha contestato l'applicazione del "metodo misto" al calcolo del suo grado d'invalidità. Invocando pure l'articolo 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con gli articoli 6 (diritto ad un processo equo) e 8 della Convenzione, la ricorrente ha denunciato una discriminazione.

Applicabilità dell'articolo 8 CEDU

La Corte ha ritenuto che il presente caso rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 8, in particolare per quanto riguarda il suo aspetto "familiare", visto che l'applicazione del metodo misto avrebbe potuto influire sull'organizzazione della vita familiare e professionale della ricorrente e del suo coniuge. Ha inoltre ritenuto che il caso tocca anche l'aspetto "privato" dell'articolo 8, nella misura in cui il metodo misto svantaggia le persone che desiderano lavorare a tempo parziale rispetto a quelle che esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno e a quelle che non lavorano affatto. La Corte ha concluso che il metodo misto interessa nella stragrande maggioranza dei casi le donne che, dopo la nascita di uno o più figli, desiderano ridurre il loro tasso d'occupazione e, quindi, che la ricorrente può essere considerata vittima di una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'articolo 14 CEDU.

Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU

La Corte ha ammesso che, sostanzialmente, l'obiettivo dell'assicurazione invalidità è di coprire il rischio della perdita della possibilità di esercitare un'attività rimunerata o le mansioni consuete che l'assicurato potrebbe svolgere se non soffrisse di danni alla salute. Ha tuttavia ritenuto che questo obiettivo debba essere definito alla luce della parità dei sessi. Ha inoltre osservato che, verosimilmente, se la ricorrente avesse lavorato al 100 per cento o se si fosse dedicata interamente alle attività domestiche, avrebbe ricevuto un rendita d'invalidità parziale. Secondo la Corte è chiaro che il rifiuto di riconoscere alla ricorrente il diritto a una rendita si basa sulle indicazioni da essa fornite di ridurre l'attività lucrativa per dedicarsi all'economia domestica e alla cura dei figli. La Corte ha concluso che, di fatto, per la maggior parte delle donne che desiderano lavorare a tempo parziale in seguito alla nascita dei figli, il metodo misto, applicato nel 98 per cento dei casi alle donne, è discriminatorio. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (quattro voti contro tre).

(Domanda di rinvio alla Grande Camera)

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 6, 8 et 14 CEDH, art. 8 CEDH, art. 6 CEDH