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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit d'accès à un tribunal lors de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU liées à l'embargo contre l'Irak.


Les autorités suisses ont prononcé la confiscation des avoirs de l'intéressé et de son entreprise en vue de leur transfert à l'Irak.
La Grande Chambre confirme l'importance du droit d'accès à un tribunal dans les affaires relevant du droit civil.
Lorsqu'une résolution de l'ONU ne contient pas de formule explicite excluant la possibilité d'un contrôle judiciaire des sanctions prises, elle doit être comprise comme autorisant les juridictions de l'Etat à effectuer un contrôle approprié. Ce contrôle peut se limiter à l'arbitraire, ce qui garantit le juste équilibre entre le respect des droits de l'homme et les impératifs de la protection de la paix et de la sécurité.
En l'espèce, les mesures prises par les autorités suisses pour améliorer la situation des requérants n'étaient pas suffisantes (ch. 126-155).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à celui du 26.11.2013 d'une chambre.

Affaire phare.

Sintesi dell'UFG


(2° rapporto trimestriale 2016)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); confisca di beni in applicazione di sanzioni dell'ONU.

Il primo ricorrente (il ricorrente) era responsabile delle finanze dei servizi segreti iracheni sotto il regime di Saddam Hussein e al momento è presidente della seconda ricorrente (la ricorrente), una società di diritto panamense. Gli averi dei ricorrenti in Svizzera sono stati congelati nel 1990 nell'ambito delle sanzioni economiche adottate dopo l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq. Nel 2003, il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva adottato la risoluzione 1483 (2003) secondo cui dovevano essere congelati e trasferiti al Fondo di sviluppo per l'Iraq i fondi e le risorse economiche di Saddam Hussein, degli alti funzionari del vecchio regime iracheno e delle entità da loro possedute. Nell'aprile 2004 il comitato per le sanzioni, istituito per l'occasione dal Consiglio di sicurezza, aveva iscritto i ricorrenti nella lista delle persone e delle entità sottoposte a tali provvedimenti. Le misure del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono state trasposte in Svizzera in una serie di ordinanze del Consiglio federale. Nel novembre del 2006, il Dipartimento federale dell'economia aveva disposto la confisca degli averi congelati dei ricorrenti, che hanno interposto ricorso al Tribunale federale. Quest'ultimo ha respinto i ricorsi richiamandosi in particolare all'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite secondo cui gli obblighi sanciti dalla Carta stessa, che comprendono anche quello di rispettare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, hanno il primato assoluto in caso di conflitto con un altro accordo internazionale. Di conseguenza, l'applicazione delle misure contestate, definite chiaramente nelle risoluzioni applicabili, non lascerebbe dunque alcuno spazio a un esame della procedura di iscrizione o della fondatezza dell'iscrizione stessa. Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno sostenuto in particolare che la confisca dei loro averi era stata disposta in assenza di qualsiasi procedura conforme all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU.

Preso atto che le Parti contraenti sono responsabili, in virtù dell'articolo 1 CEDU, degli atti e delle omissioni dei loro organi derivanti dal diritto interno o da obblighi giuridici internazionali, la Corte ha ritenuto di essere competente ratione personae per esaminare la richiesta.

Secondo la Corte, vista la gravità della questione per le persone coinvolte, se non contiene una formula chiara ed esplicita che esclude la possibilità di un controllo giudiziario delle misure prese per la sua esecuzione, una risoluzione del Consiglio di sicurezza va sempre interpretata in modo tale che autorizzi i tribunali nazionali a procedere a un controllo sufficientemente approfondito al fine di evitare un'applicazione arbitraria. Per effettuare detto controllo, i tribunali nazionali dovrebbero poter ottenere elementi sufficientemente precisi da giustificare l'iscrizione; l'impossibilità di accedere a queste informazioni potrebbe gettare sospetti sul carattere arbitrario della misura. Nel caso specifico, l'esame condotto dal Tribunale federale per sapere se i nomi dei richiedenti figurassero davvero sulle liste compilate dal comitato per le sanzioni e se gli averi confiscati appartenessero loro non è stato sufficientemente approfondito da garantire che l'iscrizione dei ricorrenti non fosse arbitraria. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (15 voti contro 2).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH