Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 3 et 4 CEDH. Renvoi d'un requérant d'asile en Erythrée.

La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre vision des faits à celle des autorités internes, qui sont en règle générale les mieux placées pour apprécier les éléments de preuve. En l'espèce, le requérant n'a pas étayé les allégations selon lesquelles il serait exposé à un risque réel de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Erythrée (ch. 19-31).
Le requérant n'a pas invoqué les griefs tirés de l'art. 4 CEDH devant les autorités nationales, de sorte qu'il n'a pas épuisé les voies de droit internes (ch. 32-36).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2017)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4 CEDU); allontanamento in Eritrea.

Il ricorrente, un richiedente l'asilo eritreo, affermava che, in caso di allontanamento dalla Svizzera nel suo Paese d'origine, avrebbe corso un rischio effettivo di incorrere in maltrattamenti. Di fronte alle autorità svizzere, ha sostanzialmente asserito di aver disertato il servizio militare e di aver lasciato l'Eritrea illegalmente. Le autorità hanno stimato che la sua richiesta d'asilo non fosse credibile e hanno disposto il suo allontanamento.

La Corte, dopo aver riscontrato similitudini tra il caso in questione e il caso M.O. contro la Svizzera del 20 giugno 2017 (n. 41282/16; cfr. rapporto 2° semestre 2017), ha constatato che l'esame da parte delle autorità svizzere era adeguato, sufficientemente motivato e basato su documentazione proveniente da fonti affidabili e obiettive. Ha ritenuto che non ci fossero motivazioni per mettere in dubbio la constatazione delle autorità svizzere, secondo la quale il ricorrente non è riuscito ad avvalorare la credibilità di un rischio effettivo di subire trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU in caso di allontanamento in Eritrea. Censura manifestamente infondata (unanimità).

In particolare, per quanto concerne la censura relativa all'articolo 4 CEDU, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva affermato dinanzi alle autorità competenti in materia di asilo che il servizio militare costituisse schiavitù, «servitù» o «lavoro forzato o obbligatorio». Mancato esaurimento dei mezzi di ricorso interno (unanimità).



contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 3 et 4 CEDH, art. 3 CEDH