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100 V 174


44. Estratto della sentenza del 6 dicembre 1974 nella causa Ufficio federale delle assicurazioni sociali contro Sprugasci e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

Regeste

L'art. 12 al. 1 LAI n'accorde pas de mesures médicales pour des séquelles qui sont en connexité matérielle et temporelle avec le traitement de l'affection comme telle (en l'occurrence rallongement d'un tendon et artrodèse tibio-tarsienne après un accident).

Faits à partir de page 174

BGE 100 V 174 S. 174
Riassunto della fattispecie:

A.- Walter Sprugasci, nato nel 1948, subi il 21 giugno 1966 un infortunio della circolazione. Ricoverato all'Ospedale bleniese di Acquarossa per le ferite e le fratture multiple riportate all'arto inferiore sinistro, egli ne venne dimesso un anno dopo.
Egli è beneficiario di rendita intera a carico dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI) dal 10 gennaio 1968.

B.- A fine marzo 1973 Walter Sprugasci si annunciò all'AI chiedendole di assumere i provvedimenti sanitari necessari per correggere il sopravvenuto peggioramento dello stato del suo piede sinistro. A mente del medico in capo della Clinica ortopedica e chirurgica dell'Ospedale cantonale di San Gallo, dott. M., l'istante soffriva ora di una deformazione posttraumatica del piede sinistro (piede equino varo), correggibile chirurgicamente mediante allungamento del tendine di Achille e artrodesi tibio-tarsica secondo Lambrinudi.
Con decisione del 22 ottobre 1973 la Cassa di compensazione respinse l'istanza, considerando che l'intervento chirurgico richiesto non riempiva i presupposti cui l'art. 12 LAI subordina il diritto ai provvedimenti sanitari.
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Walter Sprugasci deferi la summenzionata decisione amministrativa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Mediante giudizio 14 maggio 1974 i primi giudici annullarono la decisione impugnata e assegnarono a Walter Sprugasci i provvedimenti sanitari relativi all'intervento chirurgico da lui subito presso l'ospedale cantonale di San Gallo, in sostanza per i seguenti motivi: I postumi primari dell'infortunio erano relativamente stabilizzati quando Walter Sprugasci venne dimesso dall'Ospedale bleniese di Acquarossa nel 1967. Di conseguenza l'artrodesi eseguita nell'aprile 1973 servi principalmente a correggere uno stato relativamente stabilizzato delle sequele dell'infortunio e pertanto rientra nei provvedimenti sanitari che vengono assunti dall'AI (art. 12 LAI e 2 cpv. 2 OAI).

C.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha deferito tempestivamente il giudizio cantonale a questa Corte mediante ricorso di diritto amministrativo. Chiede l'annullamento del giudizio impugnato, il ripristino della decisione amministrativa del 22 ottobre 1973 ed espone che fra l'intervento chirurgico eseguito il 19 aprile 1973 e l'infortunio subito da Walter Sprugasci nel 1966 esiste un nesso "materiale e temporale". Inoltre, l'Ufficio federale osserva che nella fattispecie trattasi di un complesso patologico in evoluzione e che dal profilo medico l'artrodesi secondo Lambrinudi era già indicata nel 1968 e non venne eseguita a quell'epoca soltanto perchè il leso rifiutò di sottoporsi all'operazione.
Walter Sprugasci non ha usato della facoltà di rispondere al ricorso di diritto amministrativo.

Considérants

Considerando in diritto:

1. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale attività.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, i criteri dell'art. 12 cpv. 1 LAI sono applicabili soltanto se consta che i provvedimenti sanitari richiesti non rientrino nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie o dell'assicurazione contro
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gli infortuni. A quest'ultima segnatamente incombe, di massima, la cura delle conseguenze di infortunio (STFA 1965 pag. 38, 1966 pag. 209, 1969 pag. 227 e RCC 1970 pag. 584 consid. 2). Tuttavia, in accordo d'altronde con l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'art. 2 cpv. 1 e 2 OAI, nel tenore vigente dal 10 gennaio 1968, include nei provvedimenti integrativi gli interventi medici destinati a sopprimere o attenuare i postumi d'infortunio. Come tali vanno intesi i postumi stabilizzati d'infortunio, persistenti dopo che la medicina curativa ha fatto tutto quanto si attende normalmente da lei per ripristinare lo stato anteriore o condizioni che divergano il meno possibile dallo stesso (RU 97 V 45, consid. 1b). Con il bollettino AI No 169 del 10 settembre 1974 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha completato quanto esposto alla cifra 6 della circolare concernente i provvedimenti sanitari d'integrazione in vigore dal 10 aprile 1974, secondo la quale i postumi di una malattia o di un infortunio danno diritto ai provvedimenti sanitari giusta l'art. 12 LAI soltanto laddove non esiste più un nesso oggettivo e cronologico con la cura della malattia o dei postumi dell'infortunio. Le nuove direttive amministrative precisano in sostanza che:
a) il nesso oggettivo con la cura della malattia o dell'infortunio sussiste quando il provvedimento richiesto era già stato previsto o ritenuto necessario durante la cura stessa od era allora prevedibile;
b) il nesso cronologico con la cura della malattia o dell'infortunio non sussiste quando senza il provvedimento richiesto l'imperfezione è rimasta stabilizzata durante lungo tempo (di regola 360 giorni) e, durante questo periodo, l'assicurato ha potuto esercitare un'attività nei limiti della sua capacità di lavoro residua;
c) le paralisi e le turbe della funzionalità ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 OAI sfuggono ai criteri d'apprezzamento esposti sotto a) e b).
Da queste nuove direttive amministrative la Corte non ha motivo di scostarsi.

2. Visto quanto precede, occorre chiedersi, nel presente caso, se l'intervento chirurgico eseguito il 19 aprile 1973 dal dott. M. appartiene al complesso delle misure mediche oggettivamente e cronologicamente connesse all'infortunio, oppure
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se esso se ne scosta e rientra nella categoria dei provvedimenti sanitari di cui agli art. 12 LAI e 2 cpv. 1 e 2 OAI.
a) Secondo il rapporto allestito il 10 maggio 1968 dal medico curante dott. B., Walter Sprugasci era stato in sua cura sin dalla dimissione dall'Ospedale bleniese di Acquarossa per disturbi circolatori dell'arto leso. Per eliminare queste turbe di natura evolutiva e ripristinare almeno parzialmente il blocco articolare del malleolo sinistro, il medico suddetto aveva suggerito una terapia a lunga scadenza ed un intervento chirurgico. Nel settembre dello stesso anno i medici della Clinica ortopedica Balgrist riferivano che già allora un'artrodesi tibiotarsica secondo Lambrinudi era indicata, anche se oggettivamente necessaria soltanto più tardi a causa dei dolori che la deformazione del piede avrebbe causato. Dal canto suo, nel marzo 1973, poi - a operazione compiuta - nell'agosto successivo, il dott. M. osservava che il piede equino varo posttraumatico di Walter Sprugasci era da attribuire a una sindrome tibiale anteriore: ossia, se si considerano i disturbi circolatori dell'arto leso già reperiti dal dott. B., a una necrosi da ischemia nella regione del muscolo tibiale anteriore (v. PSCHYREMBEL, Klinisches Wörterbuch, pag. 1214).
Quanto precede dimostra che il nesso oggettivo fra l'infortunio e la necessità dell'artrodesi tibio-tarsica in questione non è mai venuto meno.
b) Fino all'intervento chirurgico praticato nell'aprile 1973 neppure il nesso cronologico nel senso previsto dalle nuove disposizioni amministrative dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non era stato interrotto. Infatti fra la data dell'incidente stradale di cui fu vittima il ricorrente (21 giugno 1966) e quella dell'operazione (19 aprile 1973) le sequele dell'infortunio non si stabilizzarono mai durante almeno 360 giorni: lo confermano i continui disturbi circolatori e la sindrome tibiale anteriore che costituiscono un complesso patologico labile. Inoltre, nell'aprile 1974 lo stesso dott. M., rispondendo alle domande postegli dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, riferiva che prima dell'artrodesi i postumi dell'infortunio di cui si tratta erano di natura lentamente progrediente, quindi evolutiva, almeno per quanto concerne i dolori e l'artrosi iniziale dell'arto leso.

3. Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è fondato. A ciò
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nulla può mutare l'assunto dei giudici cantonali, secondo i quali nella fattispecie sarebbe applicabile l'art. 2 cpv. 2 OAI, già perchè all'epoca in cui venne eseguita l'artrodesi in lite "la cura dell'affezione primaria" non era terminata.

Dispositif

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni dichiara e pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto e il giudizio impugnato viene annullato.

contenu

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Etat de fait

Considérants 1 2 3

Dispositif

références

Article: art. 12 al. 1 LAI