Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 4 Cost., diniego formale di giustizia.
1. Ove voglia essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, l'autorità deve notificarlo con lettera raccomandata (consid. 1).
2. Chi è parte in un procedimento è tenuto a prendere le misure idonee a tutelare ai sensi della giurisprudenza i propri diritti solo in quanto debba presumere con una certa probabilità che gli siano notificati eventuali atti giudiziari. Tale presupposto non è adempiuto laddove è stato semplicemente allestito un rapporto di polizia concernente un banale incidente di circolazione (consid. 2).
3. Costituisce una violazione dell'art. 4 Cost. il fatto di privare colui che è parte in un procedimento dei propri mezzi di difesa soltanto per non aver egli reagito ad una mancata notifica, di cui non ha mai avuto conoscenza (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 4 Cost.