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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 4 Cost. (buona fede); tassa di allacciamento alla rete delle canalizzazioni, contratto di diritto pubblico.
1. Principio della buona fede; cognizione del Tribunale federale (consid. 1).
2. Interpretazione dei contratti di diritto pubblico (consid. 2).
3. Ammissibilitą dei contratti di diritto pubblico (consid. 3a); legittimitą di un contratto il quale prevede che, in caso di costruzione di una nuova fabbrica, le tasse per l'allacciamento del fondo alla rete delle canalizzazioni saranno determinate secondo il regolamento vigente al momento della conclusione del contratto (consid. 3b).
4. In base alle regole della buona fede, non ogni vizio giuridico comporta l'invaliditą di un contratto di diritto pubblico. Gli effetti giuridici di un tale contratto vanno determinati, in linea di principio, secondo gli stessi criteri che valgono per le decisioni amministrative viziate, ossia ponderando l'interesse ad un'applicazione corretta del diritto con quello del privato ad essere tutelato nella propria buona fede (consid. 4).

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références

Article: Art. 4 Cost.