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Ecriture agrandie
 

Regesto

Cartelle ipotecarie emesse a nome del proprietario e da costui costituite in pegno a garanzia di un credito fondato su di un mutuo accordato ad un terzo; posizione del creditore pignoratizio nel fallimento di chi ha costituito il pegno.
Se il creditore pignoratizio subisce una perdita in occasione della realizzazione del fondo gravato, attuata nel quadro del fallimento di chi ha costituito il pegno, egli non può chiedere che il credito corrispondente alla sua perdita sia collocato (in quinta classe) nella graduatoria dello stesso fallimento; egli può far valere detto credito soltanto nei confronti del mutuatario.