Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 206 LEF. Eccezioni al divieto di promuovere esecuzioni durante la procedura di fallimento.
Un'esecuzione in via di realizzazione del pegno può essere promossa contro il debitore durante la procedura di fallimento se il pegno appartiene ad una terza persona. L'escusso è il fallito, non la massa fallimentare. Anche il terzo proprietario è considerato escusso (consid. 2).
È all'amministrazione del fallimento che devono essere notificati gli atti d'esecuzione promossi contro il debitore durante la procedura di fallimento in virtù di una delle eccezioni dell'art. 206 LEF e concernente beni appartenenti alla massa (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 206 LEF