Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 195 cpv. 3 CP; promovimento della prostituzione.
Si rende colpevole di promovimento della prostituzione ai sensi dell'art. 195 cpv. 3 CP, da un lato, chi sorveglia se, in che modo e in quale misura la persona si dedica alla prostituzione o esige regolarmente un resoconto al riguardo, e, dall'altro, chi impone il luogo, il tempo e l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione. La punibilità presuppone che una certa pressione sia esercitata su tale persona, di modo che quest'ultima è lesa nella sua libertà di azione e non può decidere se e come intende dedicarsi alla prostituzione (consid. 1).
Caso di un'agenzia di accompagnamento nel quale i presupposti del reato di promovimento della prostituzione sono stati considerati adempiuti (consid. 2).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 195 cpv. 3 CP