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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 13 cpv. 3 LAMal: Ritiro dell'autorizzazione di esercitare l'assicurazione malattie sociale in otto cantoni su richiesta della cassa malati.
- Il ritiro dell'autorizzazione non concerne solo l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma si estende necessariamente pure all'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ai sensi degli art. 67 segg. LAMal.
- Se l'autorizzazione è ritirata su richiesta di una cassa malati, è conforme al fine dell'ordinamento predisposto dall'art. 13 cpv. 3 LAMal che si possa vietare all'assicuratore di esercitare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo determinato. Durata del ritiro dell'autorizzazione, fissata nell'evenienza concreta dal Dipartimento federale dell'interno a dieci anni, considerata conforme al diritto federale.
Art. 60 cpv. 1 LAMal; art. 78 cpv. 4 OAMal: Impiego delle riserve nel caso di ritiro dell'autorizzazione di esercitare l'assicurazione malattie sociale. Non esiste base legale facente obbligo a una cassa malati di pagare all'istituzione comune LAMal, per tutti gli assicurati che il ritiro dell'autorizzazione concerne, un importo corrispondente alle riserve legali di cui all'art. 78 cpv. 4 OAMal (15% dei premi dovuti alla fine del 1998 nei cantoni in questione). La concezione secondo cui la cassa deve cedere una parte della sua riserva per ogni assicurato costretto a dimettersi è contraria ai principi del sistema della ripartizione delle spese, in quanto nessuna riserva è costituita per e in funzione di ogni singolo assicurato.
Art. 110 cpv. 1 OG: Estensione dello scambio degli allegati ad altri interessati. Richiesta intesa a intervenire nella procedura presentata da tre casse malati e dai cantoni toccati dal ritiro dell'autorizzazione; istanza respinta dal momento che la sentenza non può avere effetto retroattivo per quel che concerne i rapporti giuridici fra le parti e gli istanti.

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références

Article: Art. 13 cpv. 3 LAMal, art. 78 cpv. 4 OAMal, Art. 60 cpv. 1 LAMal, Art. 110 cpv. 1 OG