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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 48 cpv. 1 e 2 LAI; art. 85 cpv. 1 OAI in relazione con l'art. 77 OAVS; art. 88bis cvp. 1 lett. c OAI: Qualifica procedurale del ripristino del versamento di una rendita che era stato sospeso a torto; effetto temporale (ex nunc o ex tunc).
Se una rendita d'invalidità è stata sospesa a torto a seguito di un giudizio errato sull'esecuzione di una misura penale, vi si può rinvenire - datene le condizioni (decisione di sospensione senza dubbio errata, rettifica di importante rilievo) - in via di riconsiderazione per lo spazio di tempo interessato dalla decisione di sospensione fino alla sua emanazione. La qualifica erronea dell'esecuzione della misura non concernendo un aspetto specifico dell'assicurazione invalidità, l'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI non risulta applicabile in caso di ripristino della rendita per questo periodo; determinante è l'art. 85 cpv. 1 OAI in relazione con gli art. 77 OAVS e 48 cpv. 1 LAI.
Per il periodo successivo alla decisione sospensiva - per il quale non è stato emanato alcun provvedimento - sono da considerare le regole valevoli per una nuova domanda di prestazione. Di conseguenza, il recupero della rendita, conformemente all'art. 48 cpv. 1 LAI, può avvenire retroattivamente a partire da cinque anni al massimo dal primo mese che segue l'ultimo mese interessato dagli effetti della decisione di sospensione; l'art. 48 cpv. 2 LAI non risulta applicabile in quanto il motivo della sospensione della rendita non è dovuto alla valutazione erronea di un aspetto specifico del diritto dell'assicurazione invalidità.

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