Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 23 e 49 cpv. 2 LPP; portata del principio dell'imputazione in caso di aumento del tasso d'invalidità.
Se la nozione regolamentare d'invalidità di una cassa con prestazioni integrate è da ricollegare a un rapporto di lavoro concreto e alla qualità di assicurato del richiedente, mancando un'esplicita disposizione regolamentare in tema di revisione, deve essere ammessa una lacuna della copertura assicurativa della previdenza più estesa per quanto riguarda l'aumento del tasso d'invalidità intervenuto dopo la fine del rapporto di previdenza (consid. 3.5).
Se il diritto al minimo legale di una persona invalida passa da una rendita parziale a una rendita intera, deve essere computato l'importo della rendita regolamentare anche se quest'ultima è fondata su un grado d'invalidità inferiore (principio dell'imputazione); il cumulo della precedente rendita regolamentare con una nuova rendita parziale obbligatoria non è possibile (precisazione della giurisprudenza; consid. 3.8).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 23 e 49 cpv. 2 LPP