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Ecriture agrandie
 

Regesto

Procedura di rivendicazione. Quando il debitore non ha il possesso esclusivo di una cosa ma lo condivide con il terzo rivendicante, la procedura di rivendicazione è eseguita conformemente all'art. 109 LEF e non dev'essere fissato un termine al debitore, giusta l'art. 106 LEF, per contestare la pretesa. Se i creditori non danno seguito alcuno al termine loro assegnato giusta l'art. 109 LEF, gli oggetti rivendicati sono esclusi dal pignoramento qualunque sia la situazione giuridica di merito.
Rinuncia alla vendita, quando il ricavo sarebbe senza dubbio insufficiente a coprire le spese.
Pignoramento complementare da eseguire d'ufficio; condizioni.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 109 LEF, art. 106 LEF