Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 2 disp. trans. CF. Fintanto che la Confederazione non ha fatto uso del suo potere costituzionale di legiferare in un dominio, i Cantoni conservano la loro competenza legislativa.
Art. 125 lett. b OG. Il Consiglio federale decide sui ricorsi per violazione delle norme federali in materia di navigazione, anche se il ricorrente invoca l'efficacia derogatoria del diritto federale. Consid. 3.
Art. 84 cpv. 1 lett. c OG. Questo disposto ammette il ricorso di diritto pubblico per violazione delle regole di polizia contenute nei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione. Consid. 4, lett. a.
Quando un trattato internazionale concluso dalla Confederazione e le disposizioni d'esecuzione del medesimo acquistano forza obbligatoria come diritto federale? Consid. 4, lett. b.
Gli art. 36 e 53 del regolamento intercantonale concernente la polizia della navigazione sul lago Lemano ecc. non costituiscono regole complementari all'art. 39 della Convenzione francosvizzera 10 settembre 1902 concernente la polizia della navigazione sul lago Lemano e neppure sono contrarie a detto art. 39. Consid. 4, lett. c, d'e.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 125 lett. b OG, art. 36 e 53 del