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Regesto

Ordinanza del Consiglio federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di autoveicoli, del 5 ottobre 1962 (OLR; RULF 1962 p. 1217).
1. Ammissibilitą del ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
2. Qualitą per ricorrere (consid. 2).
3. Gli impiegati di un'azienda industriale, occupati accessoriamente dal loro datore di lavoro alla guida di autoveicoli pesanti per il trasporto regolare di operai, sottostanno all'ordinanza, di modo che i veicoli all'uopo usati devono essere muniti di un odocronografo (consid. 4,5).