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Regesto

Devoluzione allo Stato di profitti pecuniari illeciti. Art. 24 del decreto federale del 21 dicembre 1960 concernente le pigioni di immobili e la cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini; art. 59 cpv. 1 CP; art. 271 PPF.
1. Un ricorso per cassazione avente per oggetto la consegna al cantone di profitti pecuniari illeciti, è ricevibile senza riguardo al valore litigioso.
2. Il beneficiario di profitti pecuniari illeciti conseguiti mediante una infrazione alle norme sui prezzi e sulle pigioni, può essere condannato a versare al cantone una somma corrispondente, qualunque sia la sua situazione patrimoniale.

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références

Article: Art. 24 del, art. 59 cpv. 1 CP